Non si può accedere a questi sacramenti solo se una persona abbandona il coniuge senza motivo oppure dà il divorzio e non si pente di ciò che ha fattoCaro Padre Angelo,
approfitto ancora della sua disponibilità e della sua dottrina. Le pongo un quesito che per fortuna non riguarda me stesso dato che non sono sposato. Si dice che i divorziati risposati non possano accedere ai sacramenti e questo mi è chiaro. Però mi è stato detto che anche chi ha chiesto la separazione e poi vive in castità non può più confessarsi e comunicarsi. Ora poiché può risultare impossibile ritornare con la persona lasciata, qui siamo di fronte ad un peccato che non sarà mai perdonato.
Mi spieghi padre.
Saluti
Carissimo,
1. non è perfettamente vero quello che hai sentito. Può essere vero solo in un caso e cioè quando uno colpevolmente o per capriccio abbandona il coniuge, si separa senza motivo oppure dà il divorzio e non si pente di quello che ha fatto. In questo caso perdura in una situazione di peccato e di offesa ai diritti dell’altro coniuge. E come capita per altri casi analoghi, avendo il proposito di persistere nell’offesa ai diritti del coniuge che ha sposato non può essere riconciliato nella confessione e ammesso alla S. Comunione.
2. Può succedere invece che uno colpevolmente dia la separazione o il divorzio, ma poi si penta e giudichi inopportuno per seri motivi tornare alla coabitazione. Se adempie a tutti gli obblighi di giustizia derivanti dalla separazione o dal divorzio, può essere assolto e fare la Santa Comunione.
3. Ecco l’insegnamento della Chiesa in proposito. Giovanni Paolo II, in Familiaris consortio (1981) scrive: “Motivi diversi, quali incomprensioni reciproche, incapacità di aprirsi a rapporti interpersonali, ecc. possono dolorosamente condurre il matrimonio valido a una frattura spesso irreparabile. Ovviamente la separazione deve essere considerata come estremo rimedio, dopo che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano” (FC 83). Come vedi, il Papa ricorda che vi possono essere situazioni in cui oggettivamente non si può pìù stare insieme.
4. Anche il Direttorio di Pastorale Familiare della Conferenza episcopale italiana pubblicato nel 1993 a proposito dei separati dice:
“La vita concreta della coppia può registrare momenti di incomprensione e di grave difficoltà tali da rendere praticamente impossibile la convivenza coniugale. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della loro coabitazione” (DPF 207). “La loro situazione non li preclude dall’ammissione ai sacramenti: a modo suo, infatti, la condizione di separati è ancora proclamazione del valore dell’indissolubilità matrimoniale. Ovviamente, proprio la loro partecipazione ai sacramenti li impegna anche ad essere sinceramente pronti al perdono e disponibili a interrogarsi sulla opportunità o meno di riprendere la vita coniugale” (DPF 209).
Ti saluto, ti ricordo al Signore e ti benedico.
Padre Angelo