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Prædicate Evangelium riforma la Curia Romana: 5 cose da sapere 

BISHOP CARDINAL

22 dicembre 2016: un Vescovo e un Cardinale si avviano conversando verso la Sala Clementina, dove li attende il Santo Padre per il suo discorso di augurî alla Curia Romana.

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Anna Kurian - Camille Dalmas - pubblicato il 21/03/22
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Annunciata da tempo e sottoposta a varie revisioni, la Costituzione Apostolica cambia sensibilmente l'assetto della Curia. Ecco come.

Pubblicata il 19 marzo 2022, la Costituzione Apostolica “Prædicate Evangelium” riforma profondamente la Curia Romana. Essa integra dei nuovi cambiamenti operati da papa Francesco mediante i decreti (motu proprio) di questi ultimi anni, ma propone anche diverse significative novità. 

1Cambiamento della struttura generale della Curia

Segreteria di Stato 

Il posto preminente della Segreteria di Stato – dalla costituzione Regimini Ecclesiæ universæ (1967) – è ricondotta dall’art. 44 a quella di un semplice “Segretariato papale”. Così essa è ricondotta a uguale importanza rispetto a tutti gli altri dicasteri e organismi della Curia, come da art. 12. 

La Segreteria di Stato integra formalmente la creazione di una terza sezione, la quale è responsabile del personale diplomatico già a partire dal 21 novembre 2017. Essa perde gran parte del proprio potere economico, come previsto dal Motu proprio del 26 dicembre 2020. Non si occupa più della gestione del personale della Curia, poiché tale competenza è ormai assunta dal Segretariato per l’Economia. 

Dicasteri 

Non c’è più distinzione tra “congregazioni” e “pontifici consigli”: tutti gli enti sono a tutti gli effetti “dicasteri”. 

La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli diventa il Dicastero per l’Evangelizzazione, assorbendo in sé il Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Tale super-dicastero, diretto personalmente dal Santo Padre, dispone di due sezioni dirette da pro-prefetti: una per «le questioni fondamentali dell’evangelizzazione del mondo», una per la «prima evangelizzazione e per le nuove Chiese particolari». 

La Congregazione per la dottrina della fede diventa il Dicastero per la dottrina della fede. Come previsto dal Motu proprio dell’11 febbraio 2022, essa comprende ora due sezioni autonome – una dottrinale e una disciplinare. La Commissione pontificia per la protezione dei minori, fondata mediante un chirografo nel 2014, è integrata al Dicastero per la dottrina della fede. 

L’Elemosinera apostolica diventa un dicastero chiamato Dicastero della carità, e permane immutata nella propria missione. Il suo prefetto è l’elemosiniere apostolico. 

La Congregazione per l’educazione cattolica si fonde con il Pontificio Consiglio per la cultura e diventa il Dicastero per la cultura e per l’educazione. Si divide in due sezioni: una per la cultura, una per l’educazione. 

Gli statuti dei tre “super-dicasteri” creati da papa Francesco – quello della Comunicazione nel 2015, quello di Laici, famiglia e vita nel 2016 e quello del Servizio allo sviluppo umano integrale nel 2016 – sono allegati alla nuova Costituzione. 

Uffici 

Esistono ora tre uffici: la Prefettura della casa pontificia, l’Ufficio delle celebrazioni liturgiche e il Camerlengo di Santa Romana Chiesa (che rimpiazza la “Camera apostolica”). 

2Un nuovo polo economico

Una delle grandi novità della Costituzione riguarda gli organismi economici, che sono oggetto di una sezione a sé stante. Cinque nuovi organismi sono formalmente iscritti nella costituzione:

    Solo quest’ultimo è nuovo: era stato annunciato ma non formalmente costituito. Nel suo bilancio 2020, pubblicato nel luglio 2021, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) evocava questo comitato, che avrebbe per funzione il vigilare sugli investimenti immobiliari del Vaticano. L’organo, precisa la Costituzione, deve «garantire la natura etica» di questi investimenti, nonché «la loro redditività, la loro pertinenza e il loro livello di rischio». 

    L’articolo 219 della nuova Costituzione toglie all’APSA ogni competenza in materia di operazioni finanziarie. Queste ultime vengono d’ora in poi affidate all’Istituto per le Opere di Religione (IOR), che dunque diventa l’unica banca del Vaticano. 

    Altra novità: il Segretariato per l’economia è presentato come il «segretariato papale per le materie economiche e finanziarie». Esso ha diritto di controllo sull’Obolo di San Pietro e sugli altri fondi papali. 

    3Generalizzazione del quinquennio e apertura ai laici (anche donne)

    L’articolo 14 generalizza il quinquennio – ossia missioni di cinque anni –, rinnovabile una sola volta per tutti gli officiali della Curia. L’articolo 17 lo conferma per tutti i prefetti o equivalenti, per i membri, i segretari, i sottosegretari e altri officiali maggiori. Questo articolo della Costituzione insiste anche sulla necessità, per i membri della Curia, di «tornare alla pastorale nella loro diocesi/eparchia, o negli Istituti o Società di vita religiosa a cui appartengono» alla fine della loro missione. Tale nozione di pastorali è del resto particolarmente sottolineata nelle norme generali della nuova costituzione. 

    Tutti i posti di governo della Curia Romana sono quindi aperti ai laici (donne incluse), afferma papa Francesco nel punto 5 del preambolo. 

    Caso a parte fa il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, aperto unicamente a cardinali, vescovi e preti, i quali vengono nominati direttamente dal Papa. Nessuna precisazione analoga è presente riguardo agli altri due tribunali della Curia – la Rota Romana e la Penitenziera Apostolica. 

    4Pochi cambiamenti in caso di “sede vacante”

    In caso di conclave, e dunque di una situazione di sede vacante, non ci sono cambiamenti capitali del funzionamento del Vaticano. Il ruolo di Camerlengo – il cardinale che amministra lo Stato in assenza del Papa (attualmente il cardinale Kevin Farrell) – è sottolineato in una sezione a parte della Costituzione. 

    Mentre i precedenti progetti della Costituzione che erano circolati suggerivano che ci sarebbero potuti essere cambiamenti nel modo di scegliere il Camerlengo, Prædicate Evangelium ha conservato il procedimento attualmente in essere. 

    5Decentralizzazione e sinodalità

    Il testo crea un quadro legale per la cooperazione tra i dicasteri della Curia negli affari che implicano svariate competenze, e che debbono essere esaminati “congiuntamente”, come si legge all’articolo 28. Una commissione interdicasteriale può essere creata nel caso in cui si esigesse una frequente consultazione reciproca. Si tratta in particolare, precisa l’articolo seguente, di giungere a un accordo sul documento che verrà sottoposto al Papa. La revisione da parte della Segreteria di Stato non è richiesta se non sui documenti che trattano di relazioni con gli Stati. 

    Inoltre, gli organi della Curia sono invitati a collaborare con il Segretariato generale del Sinodo (art. 33), o ancora a cooperare con le Chiese particolari. La nuova Costituzione insiste sull’importanza delle visite ad limina dei vescovi di tutto il mondo, per rinforzare i legami in seno alla gerarchia e l’unità del Collegio episcopale (art. 39). 

    La lettura della nuova Costituzione dà l’idea di una minore verticalità e di maggiori scambi: se i responsabili del Vaticano vengono invitati a prodigare ai Vescovi consigli, essi devono anche accogliere i suggerimenti di questi ultimi per offrire «un servizio sempre più efficace» (art. 42). 

    Ultima innovazione: l’integrazione, per la priva volta, di relazioni con le unioni episcopali regionali e continentali nel funzionamento della Curia. La Costituzione dichiara che esse sono «di grande utilità pastorale ed esprimono la comunione affettiva ed effettiva tra i vescovi». Il testo insiste sull’importanza di una maggiore collaborazione con loro: «La Curia romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi», ma «si mette al servizio di entrambi, secondo modalità proprie alla natura di ciascuno». 

    [traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio] 

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